| Statuto |
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI E SOSTENITORI
SCUOLA
MILITARE AERONAUTICA
“GIULIO DOUHET”
Articolo 1
Denominazione
e sede
E' costituita
una associazione denominata "Associazione ex Allievi e Sostenitori Scuola
Militare Aeronautica “ Giulio Douhet “ in forma di acronimo “Associazione G. Douhet” con
sede sociale in Firenze, presso la sede dell’Associazione Arma Aeronautica -
Piazza S. Pancrazio 2.
In caso di
iscrizione all’anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità
Sociale (ONLUS) presso il Ministero delle Finanze, la denominazione
dell’Associazione dovrà essere seguita dalla locuzione “Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale” o dall’acronimo “ONLUS”.
Potranno
essere istituite, per le finalità sociali, sedi secondarie e/o organizzative nel
territorio italiano, con delibera del Consiglio.
Articolo 2
Durata
L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 3
Scopo
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha
fini di lucro e - ispirandosi agli ideali della Scuola Militare Aeronautica
“Douhet” - ha come scopo
lo sviluppo di un’ intensa vita associativa volta alla promozione umana,
sociale e culturale con l’assistenza e supporto economico agli allievi di
merito, che presentino necessità economiche e/o carenze familiari.
L’Associazione è apartitica e apolitica.
L’Associazione è inoltre finalizzata a tenere vivi e far conoscere gli ideali
della Scuola attraverso iniziative di incontri e conferenze aperte; a mantenere
il contatto con gli Allievi, gli Istruttori, i Docenti, le famiglie sia durante
i corsi sia al termine di essi.
L’Associazione potrà inoltre stabilire contatti di collaborazione reciproca con
le Associazioni delle Scuole Militari “ Nunziatella”, “Teulié” e del “Collegio
Navale Morosini”.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente
articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente
connesse e comunque in
via non prevalente, sempre e comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti
di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive
modificazioni.
L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi
altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure
associarsi con altre istituzioni.
Articolo 4
Patrimonio
Il patrimonio
dell'Associazione è costituito da:
 |
quote
degli associati |
 |
contributi degli associati; |
 |
contributi di privati; |
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contributi dello Stato, di enti, o di istituzioni pubbliche finalizzati al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; |
 |
contributi di organismi internazionali; |
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donazioni
e lasciti testamentari; |
 |
rimborsi
derivanti da convenzioni; |
 |
entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali. |
L'Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con
Enti, Società, persone fisiche e compiere le operazioni finanziarie derivanti.
Articolo 5
Gli Associati
Sono Soci
dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che
saranno ammessi dall'Assemblea in quanto condividono gli scopi dell'Associazione
e vengono
ritenuti idonei al loro perseguimento.
In casi
eccezionali, per l’interesse dell’Associazione, i nuovi Soci possono essere
ammessi dal Consiglio Direttivo, con ratifica della prima assemblea.
Sono Soci
Ordinari:
 |
gli ex
Allievi che non abbiano subito provvedimenti di espulsione,
|
 |
i
genitori degli Allievi, che ne facciano esplicita richiesta, |
 |
coloro
che siano presentati da almeno due Soci già iscritti, condividano gli scopi
dell’ Associazione e si impegnino ad operarsi fattivamente al conseguimento
dell’oggetto sociale. |
Tutti gli
Associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione
e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal
Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di novembre di ogni
anno e valida per l'anno successivo.
Essi
partecipano con diritto di voto all'Assemblea .
Gli ex
Allievi, per i primi quattro anni, se iscritti entro l’anno della conclusione
del corso, avranno diritto ad una riduzione del 50% della quota associativa.
Sono Soci
Onorari:
coloro i
quali - senza rivestire la qualifica di Socio - presentino richiesta di
partecipare alla vita dell’ Associazione, fornendo ad essa la loro preziosa
esperienza e conoscenza in materia di Scuola Militare.
Essi si
individuano negli ex Comandanti, Ufficiali, Sottufficiali, Docenti ed altre
figure professionali civili e militari.
Essi possono
partecipare all’Assemblea Generale, senza diritto di voto, e sono esentati dal
versamento della quota associativa annuale.
L'ammissione
all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Tuttavia è in
facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione
in forma scritta inviata all'Associazione.
Le quote non
sono trasferibili.
L'esclusione
del Socio per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 24 c.c. è deliberata dal
Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.
I Soci che
per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione, non
possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul
patrimonio dell'Associazione.
Il Consiglio
direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del Socio che non provveda – per
due anni consecutivi - al versamento della quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo.
I Soci non in
regola con il pagamento della quota non possono esercitare il diritto di voto.
Articolo 6
Gli organi
associativi
Gli organi
associativi sono rappresentati da:
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l'Assemblea degli associati |
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il
Consiglio Direttivo |
 |
il
Presidente |
 |
il Vice
Presidente |
 |
il
Segretario |
 |
il
Tesoriere |
 |
l’
Addetto alle pubbliche relazioni |
 |
il
Collegio dei Revisori, se istituito per Legge o per delibera assembleare. |
Tutte le
cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Articolo 7
L'Assemblea
degli associati
L'Assemblea
degli associati è composta da tutti gli Associati.
Essa è
ordinaria o straordinaria.
L'assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea è
altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o
quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un
quarto degli associati.
All'assemblea
devono essere annualmente sottoposti per l'approvazione:
 |
la
relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento delle attività promosse
dell’Associazione; |
 |
il
bilancio dell'esercizio sociale. |
L'assemblea
delibera inoltre in merito:
 |
alla
nomina del Consiglio Direttivo da scegliersi tra i Soci Ordinari ed alla
eventuale nomina del Collegio Revisori; |
 |
all'ammissione di nuovi membri;
|
 |
alla
fissazione delle linee generali di solidarietà sociale;
|
 |
ad altri
argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
|
L'assemblea
può inoltre essere convocata in sede straordinaria per deliberare sulle
modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
Le
convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata, fax o
messaggio di posta elettronica spediti a ciascun Socio almeno venti giorni prima
della data fissata per la riunione.
Ogni
Associato ha diritto ad un voto, se in regola con il versamento delle quote
associative.
Ciascun
Associato può farsi rappresentare da altro Associato purché non sia membro del
Consiglio Direttivo o del Collegio dei revisori (se nominato), conferendo ad
esso delega scritta.
Ciascun Socio
non potrà avere più di una delega.
In prima
convocazione le deliberazioni dell’assemblea, sono adottate con la presenza ed
il voto favorevole della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione,
che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Articolo 8
Il Consiglio
Direttivo
Il Consiglio
Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da tre a tredici membri scelti
fra gli Associati Ordinari, con la cura di assicurare la rappresentanza dei due
indirizzi di studio in atto nella Scuola Militare.
Essi durano
in carica tre anni e sono rieleggibili per altri tre dopo la prima elezione e
potranno essere nuovamente candidati solo dopo altri tre anni dal termine del
mandato.
Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta
di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza
della maggioranza dei Consiglieri.
Esso è
presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere
più anziano di età.
Il
Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni
consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio
Direttivo stesso potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine
alla sua sostituzione. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla
successiva assemblea.
Le delibere
sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto del Presidente
ha valore decisivo in caso di parità.
Il Consiglio
Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere
e l’Addetto alle pubbliche relazioni.
Tutte le
cariche sono rigorosamente gratuite.
Al Consiglio
Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di
straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al
Presidente o a uno dei suoi membri.
In
particolare il Consiglio Direttivo redige il Bilancio o il rendiconto economico
entro i primi centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale,
accompagnato dalla relazione sull’attività sociale ed economica sull'attività
della Associazione.
Stabilisce
l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed
esclusione dei Soci, delibere queste ultime da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea.
Inoltre il
Consiglio è responsabile delle iniziative a favore degli studenti cui devolvere
un aiuto, economico e morale.
Qualora all’
Ordine del Giorno fossero in discussione argomenti che necessitano del parere di
esperti della materia, alla riunione possono essere invitati terzi non
consiglieri, peraltro senza diritto di voto.
Articolo 9
Il Presidente
Il
Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione.
Al Presidente
spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con
facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari
e postali.
Egli nomina
il Vice-Presidente ed il Segretario, attribuendo loro gli incarichi
specifici.
Il Presidente
inoltre convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni di
esso ed in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del
Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.
Il Presidente
ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e
procuratori alle liti. Egli rimane in carica per tre anni, può essere rieletto
per altri tre anni dopo la prima elezione e può essere nuovamente candidato solo
dopo altri tre anni dal termine del mandato.
Il Presidente
è il primo responsabile della Assoc.Douhet e, di concerto con il Consiglio
Direttivo, la sua funzione è applicare le indicazioni emerse dall'Assemblea
Generale, stabilire e fare rispettare le linee guida, essere interlocutore nei
rapporti militari istituzionali, essere referente in ogni questione e conflitto
dovesse sollevarsi nell'ambito dei Soci, gestire la raccolta e l'impiego dei
fondi, promuovere e coordinare l'attività socio-assistenziale .
Il Presidente
uscente resta in carica per tre anni nell'ambito del Consiglio Direttivo
neoeletto in qualità di Past-President senza diritto di voto.
Come tutte,
la carica di Presidente è assolutamente gratuita.
Articolo 10
Il Bilancio
L'esercizio
sociale si apre il primo gennaio di ogni anno e si chiude al trentuno dicembre
dello stesso anno.
Il Consiglio
deve tempestivamente predisporre il bilancio, redatto in collaborazione con il
Tesoriere, e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio. Esso può essere redatto in forma abbreviata e/o
semplificata, in ossequio alla normativa vigente. Eventuali avanzi di gestione
nonché fondi, riserve non utilizzate nel corso dell’esercizio verranno riportati
all’esercizio successivo o destinati ad incremento del patrimonio.
E' fatto
divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione.
Gli utili e
gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la
realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente
connesse.
Articolo 11
Scioglimento
e liquidazione
L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività
dell'assemblea protratta per oltre due anni.
L'assemblea
che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori
stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.
I
liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in
identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
Articolo 12
Collegio dei
Revisori
Ove sia
obbligatorio per legge o nominato per delibera assembleare, il Collegio dei
Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i
non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.
Il Collegio
dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne
riferisce all'Assemblea.
Articolo 13
Clausola
Compromissoria
Qualsiasi
controversia dovesse insorgere fra gli Associati o fra essi e l'Associazione
circa l'interpretazione e/o l'esecuzione di questo statuto, sarà rimessa al
giudizio di tanti arbitri amichevoli compositori quanti sono le parti
contendenti, da nominarsi da ciascuna delle parti entro trenta giorni
dall'insorgere della controversia.
Gli arbitri
così eletti nomineranno un altro arbitro che fungerà da Presidente.
Gli arbitri
giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio
inappellabile.
In caso di
parità di voti, prevarrà quello del Presidente.
Le spese
seguiranno la soccombenza.
Articolo 14
Norme applicabili
Per tutto
quanto non previsto si applicano le norme del libro primo titolo II del Codice
Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e quelle
comunque vigenti in materia.
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